Ecobonus per le imprese: gli immobili delle aziende possono usufruirne?

Ecobonus per le imprese: gli immobili delle aziende possono usufruirne?

La detrazione al 50 o 65% per la riqualificazione energetica vale anche per gli immobili delle aziende. Facciamo il punto sugli ecobonus per le imprese

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Di solito, quando si parla di incentivi per la riqualificazione energetica solitamente ci si riferisce ad interventi da realizzare su edifici di privati e/o residenziali. Tuttavia questo pensiero limitato è alquanto sbagliato dal momento che esistono anche ecobonus per le imprese. Anche per gli imprenditori quindi è possibile riqualificare gl immobili delle loro attività sfruttando importanti strumenti di sostegno economico.

Gli Ecobonus, che prevedono detrazioni che vanno dal 50 al 65% e che sono stati, prorogati dall’ultima Legge di Bilancio per tutto il 2021, sono fra queste misure. A differenza del Superbonus, fruibile eccetto casi particolari solamente in ambito residenziale, gli ecobonus per le imprese possono essere utilizzati per la riqualificazione energetica degli edifici delle imprese.

Ma come mai gli Ecobonus sono utilizzabili anche dalle imprese? Quali edifici possono beneficiare degli ecobonus per le imprese? Quali interventi e con quale detrazione possono rientrare in queste misure agevolative? E’ possibile una proroga degli ecobonus per le imprese?

Abbiamo chiesto ai nostri esperti di rispondere a queste domande in modo da chiarire una volta per tutte la questione.

Fondamenti normativi degli ecobonus per le imprese

Se gli Ecobonus fossero validi anche per le imprese o meno è stata una questione a lungo dibattuta. A fare chiarezza è intervenuta come al solito l’Agenzia delle Entrate tramite la Risoluzione 34/2020 dello scorso giugno.

All’interno della Risoluzione, l’Agenzia del Fisco Italiano afferma chiaramente che, a patto che le condizioni per accedere alla detrazione siano rispettate, come ad esempio il fatto che l’edificio sia esistente, i contribuenti con reddito d’impresa possono accedere agli ecobonus per le imprese.

Questi soggetti, in particolare, possono accedere alla detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica, di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006 e successive modifiche senza limitazioni sul tipo di soggetto. Questo significa che possono accedere agli incentivi:

  • persone fisiche,
  • titolari di refdito d’impresa,
  • non titolari di reddito d’impresa,
  • società di persone e capitali.

Gli immobili che possono usufruire della detrazione

Gli ecobonus per le imprese danno diritto ad una detrazione che spetta ai

“titolari di reddito d’impresa che effettuano interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione degli stessi immobili.”

Per questo motivo possono beneficiare della detrazione le seguenti tipologie di immobili:

  • strumentali: fabbricati che hanno come unico impiego quello di essere “direttamente utilizzati” nell’espletamento di attività tipicamente imprenditoriali;
  • merce: i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, ivi inclusi quelli riqualificati e venduti;
  • patrimonio: fabbricati che non sono né strumentali né merce, ma costituiscono un investimento per l’impresa.

La presa di posizione dell’AdE si fonda su di una sentenza della Corte di Cassazione. In particolare, in questa sentenza, la Corte afferma che lo scopo finale della normativa rimane comunque quello di favorire ed incentivare gli interventi di miglioramento energetico di tutto il patrimonio immobiliare nazionale. Ciò infatti poterebbe a tutelare un vero e proprio interesse pubblico dal momento che potrebbe produrre un generalizzato risparmio energetico. Queste osservazioni, a ben vedere, possono essere applicate anche agli interventi agevolabili con il sismabonus.

Spese detraibili con gli ecobonus per le imprese

Le spese che possono rientrare fra quelle previste dagli ecobonus per le imprese, almeno fino alla fine del 2021, sono le seguenti:

SPESA DETRAZIONE
Serramenti ed infissi, schermature solari, caldaie a biomassa, caldaie a condensazione classe A 50%
Riqualificazione globale dell’edificio, caldaie a condensazione classe A + Sistema di termoregolazione evoluto, generatori di aria calda a condensazione, pompe di calore, scaldacqua a pdc, coibentazione involucro, collettori solari, generatori ibridi, sistemi di building automation, microcogeneratori 65%
Interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro e rifacimento facciate, aliquote diverse a seconda della tipologia di intervento) dal 70 al 90%

Ricordiamo inoltre che il bonus casa, conosciuto anche come Bonus Ristrutturazioni è invece fruibile solamente dai soggetti IRPEF ovvero alle persone fisiche o alle microimprese. Questi soggetti possono usufruirne solo per interventi che ricadono in ambito residenziale ed a immobili che non rientrano fra i beni strumentali o merce.

Ci sarà una proroga alle agevolazioni per la riqualificazione energetica delle imprese?

Attualmente la scadenza prevista per gli Ecobonus per le imprese è il 31 dicembre 2021. Nonostante ci siano state in questi giorni voci riguardanti una possibile proroga al Superbonus 110%, nessuna è dichiarazione è stata rilasciata in merito alle altre agevolazioni fiscali.

Quello su cui possiamo fare affidamento è però la storia recente di questo tipo di agevolazioni fiscali. Si tratta infatti di agevolazioni che oramai sono conosciute dal legislatore e dalla platea di beneficiari per le continue modifiche che hanno subito. Modifiche che sono andate di pari passo con le proroghe alla loro scadenza. Inoltre, queste agevolazioni, hanno contribuito in maniera sostanziale al sostegno del settore dell’edilizia, come imprese e professionisti testimoniano.

E’ possibile quindi che i partiti si facciano carico delle istanze poste da privati, professionisti ed imprese, e oltre al Superbonus, propongano una proroga ecobonus per le imprese. Per capire però se questa ci sarà o meno dovremo ancora attendere l’approvazione della prossima Legge di Bilancio. Tuttavia, qualche indiscrezione in merito potrebbe circolare anche prima di questo step al quale non manca poi così tanto.

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