Credito d’imposta per luce e gas: come funziona a ottobre e novembre?

Credito d’imposta per luce e gas: come funziona a ottobre e novembre?

Il credito d’imposta luce e gas è stato prorogato e maggiorato con il Decreto Aiuti ter. Leggi questo approfondimento per capire come funziona

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La norma di riferimento per il consumo di energia elettrica è l’articolo 1, comma 1 e 3, D.L. 144/2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23.09.2022. Tale norma non è altro che il Decreto Aiuti ter che contiene tutti i riferimenti che riguardano il credito d’imposta luce e gas rivolto alle imprese energivore e non.

Specifichiamo subito che si tratta di una norma di vitale importanza che va a sostenere le imprese in un momento in cui si trovano in forte difficoltà. Lo stato ha infatti previsto una serie di bonus energia, tra cui figura appunto questo di cui parliamo qui, per aiutarle a combattere il caro energia. I rincari delle bollette stanno infatti costringendo molti imprenditori a chiudere i battenti vista l’impossibilità di sostenere i costi.

In particolare, il decreto prevede che, se:

“i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto alle imprese un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti.”

Il decreto Aiuti ter quindi torna, sulla scia dei precedenti, a prevedere dei contributi sotto forma di credito d’imposta luce e gas per tutte quelle imprese che, complici i recenti rincari, non riescono a sostenere le proprie spese. In particolare, questa misura potenzia i precedenti contributi elargiti fornendo indicazioni precise per i mesi di ottobre e novembre.

Ma in cosa consiste il credito d’imposta luce e gas per i mesi di ottobre e novembre individuato dal Decreto Aiuti ter?

Ne parliamo qui di seguito.

Se vuoi conoscere le novità sulla cessione del credito d’imposta dopo l’approvazione del Decreto Legge 11/2023, leggi il nostro articolo aggiornato qui.

Credito d’imposta luce  per ottobre e novembre

Il contributo, sotto forma di credito di imposta luce e gas, è calcolato sulla componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Tale contributo è erogato secondo due diverse aliquote in base alla tipologia di impresa. In particolare, è pari al:

  • 30% per le imprese diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW,
  • 40% per le imprese a forte consumo di energia elettrica dette “energivore”. Tali imprese sono definite dal decreto del Mise 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017.

E’ importante precisare che le spese per l’acquisto dell’energia elettrica devono essere documentate mediante il possesso delle relative fatture di acquisto. Inoltre sottolineiamo come il credito di imposta luce e gas è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese a forte consumo di energia elettrica e dalle stesse auto-consumata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Imprese gasivore e non gasivore

Il contributo speciale sotto forma di credito d’imposta luce e gas è riconosciuto qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento. Tale incremento è calcolato tenendo conto del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 e dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME).

Tale contributo è riconosciuto per la spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il credito d’imposta gas è pari al 40% della spesa sia per quanto riguarda le imprese a forte consumo di gas naturale (dette “gasivore”), sia per le altre imprese.

Se l’impresa destinataria del contributo ha lo stesso fornitore che aveva nel nel terzo trimestre dell’anno 2019, può richiedere al proprio venditore una comunicazione speciale. In questa comunicazione deve essere riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022. Tale comunicazione inoltre essere inviata entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta per poter essere valida.

Utilizzo del credito d’imposta luce e gas

I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997 entro il 31 marzo 2023. Inoltre il credito d’imposta luce e gas può essere ceduto come previsto dalla normativa sulla cessione del credito. In sostanza tale credito può essere liquidato cedendolo per intero ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Limiti di utilizzo

Il credito d’imposta luce e gas relativo ai consumi del terzo trimestre 2022 può essere utilizzato, anche dai cessionari, entro il 31 marzo 2023, contrariamente a quanto previsto in precedenza. La vecchia data di scadenza era infatti fissata per il 31 dicembre 2022.

Caratteristiche del credito d’imposta luce e gas

Il credito d’imposta luce e gas, mantiene le stesse caratteristiche di quelli precedenti. In particolare il credito relativo ai mesi di ottobre e novembre:

  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap. Inoltre non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della determinazione della quota delle altre spese deducibili (di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir);
  • non vi si può applicare il limite annuale di 250.000 euro riferito ai crediti da esporre nel quadro RU del Modello Redditi;
  • è inapplicabile il limite di 2 milioni di euro per le compensazioni orizzontali dei crediti (di cui all’articolo 34, L. 388/2000);
  • può essere cumulato con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi. L’importante è che, tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Bisognerà comunque tenere conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive,

Nuova comunicazione all’agenzia delle Entrate

È da sottolineare infine come sia stata introdotta una nuova comunicazione da effettuare verso l’agenzia delle entrate. In questa comunicazione dovrà essere indicato l’importo del credito d’imposta luce e gas maturato nell’esercizio 2022. Essa dovrà essere inviata all’Agenzia entro il 16 febbraio 2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito.

In alternativa ci teniamo a ribadire che esiste anche il Conto Termico 2023 come incentivo. Clicca qui per approfondire l’argomento!

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