Ecobonus per società: quali spettano alle imprese?

Ecobonus per società: quali spettano alle imprese?

Ecobonus per società: quali sono quelli che spettano alle imprese? La lista completa di tutti gli ecobonus di cui possono fruire gli imprenditori.

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In questi ultimi mesi c’è stato un gran parlare attorno ai cosiddetti bonus per la riqualificazione energetica degli edifici o per la loro ristrutturazione. Sono state infatti moltissime le norme che hanno introdotto agevolazioni fiscali come ad esempio quella del Superbonus, o che hanno prorogato la validità di incentivi come il bonus ristrutturazioni o gli ecobonus 50-65%. Nella maggior parte dei casi, queste agevolazioni messe in campo dall’Agenzia delle Entrate per tutto tutto il 2022, 2023, 2024, sono agevolazioni rivolte ai privati cittadini.

E le imprese e gli imprenditori?

A ben vedere lo stato italiano non può aver non pensato anche a queste categorie. Del resto se dobbiamo raggiungere importanti risultati in ambito di abbattimento delle emissioni di CO2 come testimoniano le diverse sottoscrizioni di accordi internazionali come quelli di Parigi il risultato passa anche da questi soggetti. Le attività produttive, commerciali, logistiche ecc sono fra quelle che emettono più CO2 di tutti.

Quello che ci interessa approfondire in questo articolo è però se gli ecobonus per società come ad esempio il bonus ristrutturazione, il sismabonus e / o l’ecobonus siano effettivamente fruibili dalle società Srl, Sas, Snc, Spa, e dai lavoratori autonomi o ai professionisti. In altre parole vogliamo scoprire insieme ai nostri esperti quali sono gli Ecobonus per società o imprese anche se originariamente o prevalentemente pensati per i privati.

Abbiamo fatto il punto della situazione qui di seguito.

Importante aggiornamento! Il Decreto Legge 11/2023 ha modificato le regole sulla cessione del credito d’imposta. Clicca qui per saperne di più.

Ecobonus per società: il Bonus Ristrutturazione

Il bonus ristrutturazione rientra fra gli Ecobonus per società. Oltre alle persone fisiche infatti, possono ottenere i benefici del Bonus Ristrutturazione i soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir. Costoro sono coloro che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari). Tali soggetti possono ottenere il bonus per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce. Quindi, per gli immobili che ricadono in ambito privatistico.

Il bonus ristrutturazione può quindi essere portato in detrazione dalle sole persone fisiche che pagano l’imposta sul reddito IRPEF. Fanno però parte di questa categoria anche i professionisti e i lavoratori autonomi che lavorano a partita IVA nonché e anche le micro-imprese (imprese individuali, società di persone: SS, SNC e SAS). Le aziende soggette a tassazione IRES, come le SRL, SRLS o le SPA, non possono invece accedere all’incentivo.

Precisiamo che le le società di persone SS, SNC e SAS, così come gli imprenditori individuali possono accedere a questo ecobonus per società per gli interventi che NON riguardano i beni strumentali e i beni merce. Spieghiamo brevemente la differenza tra le due tipologie di beni qui di seguito:

  • beni strumentali ovvero quegli “oggetti” utilizzati come supporto all’attività stessa. Ad esempio, il capannone o i macchinari per la produzione del prodotto finito.
  • beni merce: tutti quei “materiali” che vengono acquistati per essere rivenduti o per essere impiegati nei processi produttivi, come, ad esempio, le materie prime.

Questo significa che i lavori svolti sull’involucro dell’edificio in cui si svolge l’attività e sugli impianti a suo servizio, non rientrano tra le operazioni oggetto di detrazione, in quanto lo stabile è un bene strumentale. Mentre, possono accedere agli incentivi i professionisti o i lavori autonomi soggetti a regime fiscale ordinario su beni privati. Non ne hanno diritto i soggetti sottoposti al regime forfettario o dei minimi.

Sismabonus

L’accesso al Sismabonus è permesso anche alle seguenti categorie di soggetti:

  • imprenditori individuali, per gli immobili adibiti ad attività produttive;
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari).

Secondo la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 34/2020 del 25 giugno è possibile intervenire sia su beni merce, patrimoniali che strumentali.

Ecobonus per società per l’efficienza energetica

Coloro che intendono aumentare l’efficienza energetica di un immobile strumentale all’esercizio della loro attività imprenditoriale potranno sfruttare l’Ecobonus al 65% o al 50%. Ovviamente, il requisito per accedere a questa agevolazione è che l’edificio su cui vengono effettuati gli interventi sia già esistente e non costruito ex-novo.

In definitiva, possono accedere all’agevolazione Ecobonus, i contribuenti che conseguono un reddito d’impresa (circolare n. 36/E del 31 maggio 2007 per interventi che interessano “i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale, compresi, quindi, quelli strumentali”), siano essi:

  • persone fisiche;
  • società di persone: società semplice SS, società in nome collettivo SNC; società in accomandita semplice SAS;
  • società di capitali: società a responsabilità limitata semplificata SRLS, società per azioni SPA, società a responsabilità limitata SRL, società in accomandita per azioni SAPA.

Difatti, a differenza del bonus ristrutturazione, le detrazioni possono interessare l’imposta sul reddito IRES che può essere sommata alla deduzione dei costi dell’intervento. Inoltre, sempre differentemente rispetto agli altri bonus per società, è possibile intervenire sia su beni merce, patrimoniali che strumentali (risoluzione 34/2020 del 25 giugno).

Un’altra interessante possibilità di questi ecobonus per società è data dalla possibilità di usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura.

Ecobonus e imprese di costruzione

Possono accedere all’ecobonus per società anche le imprese di costruzione e ristrutturazione edilizia che abbiano eseguito interventi di riqualificazione energetica su immobili merce (Risoluzione 34 del 25 giugno 2020).

Nella risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come la Corte di Cassazione sia intervenuta con alcune sentenze, affermando il seguente principio di diritto:

“Il beneficio fiscale, …, di cui all’art. 1, comma 344 e seguenti, della legge n. 296/2006 e al decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi” (cfr. Sez. V, nn. 19815 e 19816 depositate il 23 luglio 2019; nn. 29162 e 29164 depositate il 12 novembre 2019) ovvero “su edifici riassegnati ai soci” (cfr. Sez. V, n. 29163 depositata il 12 novembre 2019).

Per questo, secondo l’Agenzia l’agevolazione l’agevolazione spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti. Non interessa, ai fini dell’ottenimento del beneficio fiscale, il fatto che gli immobili oggetto degli interventi siano classificati come e “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.

Secondo l’interpello alla stessa Agenzia delle Entrate n.437 del 24 giugno 2021 inoltre:

Un’impresa di costruzione può fruire dell’Ecobonus e sismabonus nella misura “ordinaria” (di cui, rispettivamente, agli artt.14 e 16, commi 1bis-1sexies, del DL 63/2013 – legge 90/2013), sui costi riferibili in via analitica ai lavori di risparmio energetico e su quelli riguardanti la messa in sicurezza antisismica dell’edificio. Inoltre, in sede di successiva vendita, l’acquirente delle singole abitazioni poste all’interno dell’edificio ristrutturato può fruire della detrazione IRPEF per l’acquisto di case ristrutturate (art.16-bis, co.3, del TUIR-DPR 917/1986) che, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 (salvo ulteriore proroga), è pari al 50% di un importo forfettario corrispondente al 25% del corrispettivo d’acquisto, da assumere entro un massimo di 96.000 euro.

In conclusione, le società di costruzioni che eseguono opere volte al risparmio energetico su immobili destinati alla futura alienazione hanno diritto all’ecobonus ordinario.

Ecobonus per società: Bonus facciate

Il bonus facciate rientra a tutti gli effetti fra gli ecobonus per società. Ad esso infatti possono accedervi i seguenti soggetti:

  •  società semplici;
  •  associazioni tra professionisti;
  •  contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

La legge di Bilancio 2022 ha confermato il bonus facciate fino al 31 dicembre 2022, ma, per le spese sostenute nell’anno in corso l’aliquota agevolativa è scesa al 60%.

La detrazione spetta per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti. Tra gli altri: pulitura e tinteggiatura esterna; interventi su balconi, ornamenti, fregi; interventi sulle strutture opache verticali della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Superbonus 110%

Alle aziende non è concesso l’accesso al Superbonus 110% , quindi la maxi-detrazione sembrerebbe non rientrare fra gli ecobonus per società. Tuttavia, come precisato dalla circolare 24E, l’azienda potrebbe ottenere la detrazione sull’IRES limitatamente alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali in condominio.

Ciò significa che qualora la società che vuole sostenere gli interventi sia proprietaria di un appartamento sito in un condominio e nel caso in cui il condominio stesso aderisse al 110%, beneficerebbe dell’agevolazione solo per gli interventi sulle parti comuni. Una società quindi non potrebbe beneficiare degli incentivi per quanto riguarda gli interventi realizzati nell’appartamento, come la sostituzione degli infissi o della caldaia autonoma.

Gli altri ecobonus per società

Accanto a questi ecobonus per società che abbiamo esaminato in maniera approfondita in questa pagina, lo stato ha previsto anche altri benefici dedicati appositamente ed esclusivamente alle aziende ed alle imprese. Se vuoi approfondire questo argomento puoi leggere il nostro approfondimento qui sul fotovoltaico. In alternativa ci teniamo a ribadire che esiste anche il Conto Termico 2023 come incentivo. Clicca qui per approfondire l’argomento!

Ora che sei a conoscenza di tutti gli ecobonus per società puoi richiedere ulteriori informazioni contattandoci compilando il modulo che trovi qui sotto con i tuoi dati! Un nostro operatore ti richiamerà nel più breve tempo possibile.

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