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Industria 4.0 2023: come cambia il credito d’imposta? Cosa dobbiamo aspettarci?

Industria 4.0 2023: cosa cambia rispetto allo scorso anno e cosa dobbiamo aspettarci di nuovo per questo

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Il piano Industria 4.0 2023 ed il relativo credito d’imposta non stanno vivendo affetto un momento felice. Dal 1° gennaio infatti alcune delle misure contenute nel piano hanno subito una drastica riduzione delle loro aliquote, altre invece non sono state confermate. La Legge di Bilancio 2023 infatti non prevede alcune modifiche in tema di Industria 4.0 2023 pertanto anche l’agevolazione al 50% introdotta dal primo Decreto Aiuti per i beni immateriali 4.0 non è stata rinnovata.

Quale sarà quindi il futuro del piano Industria 4.0 per il 2023?

Nonostante le premesse non siano delle migliori il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha rassicurato tutti affermando che è al lavoro su un eventuale ripristino dello schema precedente. Tuttavia, come riportano autorevoli fonti di stampa, molto dipenderà dalle valutazioni della Commissione Europea su un eventuale autorizzazione all’impiego di risorse inutilizzate del PNRR.

In ogni caso abbiamo deciso di fare il punto della situazione sul Piano Industria 4.0 per il 2023 qui di seguito.

Le dichiarazioni del governo

Nella nuova Legge di Bilancio quindi non sono presenti quelle disposizioni che ci si sarebbe attesi di trovare per la piena realizzazione del piano Transizione 4.0 (o Industria 4.0) per il 2023. Tale assenza è stata giustificata con la necessità di fare fronte all’impegno necessario per contrastare il “caro energia”, limitandone gli impatti negativi per imprese e cittadini.

In questo senso, chiarificatrici le indicazioni da ultimo rese da Adolfo Urso Ministro delle Imprese e del Made in Italy. Il Ministro infatti, pur riconoscendo la rilevanza e l’utilità per il sistema produttivo del sistema dei crediti d’imposta 4.0, ha evidenziato come le imprese si siano sinora concentrate nell’utilizzare le strategie innovative prevalentemente per rinnovare i macchinari. Le imprese quindi sono colpevoli di aver trascurato nella gli aspetti immateriali derivanti dalla potenza di calcolo, dalla connettività, dal cloud computing per centralizzare le informazioni e la loro conservazione, dalla capacità di estrarre valore dai dati raccolti, dalla cybersecurity.

Per questi motivi, ad inizio 2023, dovrebbe pertanto essere avviato un confronto sul tema che dovrebbe determinare il rilascio, a cura del Governo, di un provvedimento ad hoc.

Le agevolazioni per l’industria 4.0 aggiornate al 2023

Dopo le recenti “non modifiche” contenute nell’ultima Legge di Bilancio, lo schema delle percentuali agevolative a disposizione delle imprese che intendono effettuare investimenti 4.0 è il seguente:

Investimenti

Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (o 30 giugno 2026 con ordini e acconto entro il 2025 ndr.)

Credito d’imposta fruibile in:

Beni materiali (vedi Allegato A alla Legge di Bilancio 2017) 20% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

10% per investimenti da 2,5 e fino a 10 milioni di euro;

5% per investimenti da 10 e fino a 20 milioni di euro.

tre quote annuali di pari importo
Beni immateriali (vedi Allegato B alla Legge di Bilancio 2017) 20% per investimenti fino a 1 milione (dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 o 30 giugno 2024 con ordine e acconto pari al 20% entro il 2023);

15% per investimenti fino a 1 milione (dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre
2024 o 30 giugno 2025 con ordine e acconto pari al 20% entro il 2024);

10% per investimenti fino a 1 milione (dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre
2025 o 30 giugno 2026 con ordine e acconto pari al 20% entro il 2025).

tre quote annuali di pari importo

Come utilizzare i crediti d’imposta della misura Industria 4.0 2023

Per poter accedere al credito d’imposta previsto dalla misura Industria 4.0 2023 nulla cambia rispetto all’anno scorso eccetto il numero di quote annuali in cui è fruibile tale credito. Tali quote infatti dalle 5 previste nel 2022 adesso passano a 3.

Questo significa quindi che rimane indispensabile produrre una perizia asseverata, firmata da un ingegnere qualificato una dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante. Quest’ultima possibilità si potrà realizzare solo nel caso di investimenti dal valore complessivo inferiore a 300mila euro.

Infine dobbiamo precisare che, per ottenere l’agevolazione, è fondamentale garantire l’interconnessione dei macchinari 4.0

Cosa prevede la legge di Bilancio 2023

L’unico intervento della manovra riguardante l’industria 4.0 è il seguente:

  • mini proroga di un trimestre – dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 – del termine per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 (indicati nell’Allegato A alla Legge di Bilancio 2017).

Tuttavia, per accedere a tale proroga è necessario che tali interventi siano stati prenotati entro il 31 dicembre 2022. Inoltre, alla stessa data dovrà esse stato versato un acconto di almeno il 20% della spesa totale richiesta dall’intervento.

Cos’altro manca

Il Piano Industria 4.0 2023, oltre al dimezzamento delle percentuali agevolative subisce anche la perdita di altri “pezzi” importanti. Infatti nel corso di questo non sarà più possibile richiedere il credito d’imposta per:

  • investimenti in attività di formazione 4.0;
  • i beni strumentali ordinari, sia materiali che immateriali. Tra i primi, come abbiamo già scritto qui, rientrano anche gli impianti fotovoltaici o ad energie rinnovabili per le aziende, tra i secondi invece rientrano i “semplici” software di base.

I seguenti crediti d’imposta ottenibili grazie al vecchio piano Industria 4.0 risultano invece essere molto depotenziati per il 2023. In particolare il credito d’imposta per:

  • attività di ricerca e sviluppo passa dal 20% al 10%,
  • innovazione tecnologica green passa dal 15% al 10%.

Infine non è stata presentata in Legge di Bilancio la proposta di proroga per la Nuova Legge Sabatini che quindi non sarà più valida nel corso di questo anno. La misura, ricordiamolo, è finalizzata a sostenere gli investimenti produttivi delle piccole e medie imprese per l’acquisto di beni strumentali come ad esempio gli impianti fotovoltaici per le aziende (ne parliamo meglio qui).

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Bonus sud 2023: la proroga è contenuta nella Legge di Bilancio

Arriva la proroga del bonus Sud per il 2023, come anticipato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, e sarà contenuta nella prossima Legge di Bilancio

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Finalmente c’è una conferma per il Bonus Sud 2023. Nel disegno di Legge di Bilancio per il prossimo anno infatti trova spazio anche un’estensione del canale di accesso al credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi per le aziende del Mezzogiorno. Prima di avere il via libera definitivo però si attende ancora l’ok del Senato.

Le prime anticipazioni in merito sono state fornite dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti lo scorso il 2 dicembre 2022. In questa data infatti si è tenuta l’audizione sul Disegno di Legge di Bilancio alle Commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato.

Secondo queste anticipazioni il Bonus Sud 2023 non è l’unica agevolazione prevista per le imprese del Mezzogiorno nella Legge di Bilancio. Sono previste infatti anche agevolazioni per l’acquisto di beni strumentali nuovi. Inoltre dovrebbe anche esserci un via libera per il credito d’imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno anche per il 2023.

Facciamo il punto sul Bonus Mezzogiorno 2023 e sulle altre agevolazioni in questo approfondimento.

Clicca qui e scopri tutte le novità contenute nel Decreto Sud 2024!

Bonus sud 2023

Anche il bonus Sud 2023 consiste in un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi che può arrivare fino a un massimo del 45 per cento della spesa sostenuta. A regolarlo sono i commi da 98 a 108 della Legge di Stabilità 2016 su cui si è intervenuti più volte.

Attualmente la scadenza per beneficiare del bonus Sud è fissata al 31 dicembre 2022. Tuttavia, il testo della Legge di Bilancio 2023 nella sua versione rinnovata riscrive i tempi di applicazione dell’agevolazione sostituendo la scadenza con il 31 dicembre 2023. Come abbiamo avuto modo di anticipare però, manca ancora l’ok definitivo a questa proroga.

Lo spiraglio in merito alla proroga del Bonus sud al 2023 è arrivato dalle dichiarazioni del Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti durante l’audizione alle Commissioni bilancio riunite di Camera e Senato. In particolare, il Ministro è intervenuto così:

“Con particolare riferimento al Mezzogiorno, stiamo predisponendo misure per la proroga di alcuni interventi, quali le agevolazioni fiscali in favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in quei territori, nonché prevedendo la proroga dei crediti d’imposta per gli investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali e nelle Zone Logistiche Semplificate e per le attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno”.

Bonus Sud 2023: novità e regioni interessate

Non solo Bonus Sud al 2023, ma anche altre novità in arrivo per le imprese del Mezzogiorno. Il 31 dicembre 2022 infatti segna anche la scadenza per l’accesso ai crediti d’imposta per gli investimenti nelle ZES, Zone Economiche Speciali, e nelle ZLS, Zone Logistiche Semplificate. Anche queste scadenze potrebbero essere prorogate al 2023.

Inoltre sono previste novità anche il credito di imposta potenziato per investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni del Sud.

Ma quali sono le regioni coinvolte dal Bonus Sud 2023 e dalle altre misure?

Le regioni del mezzogiorno coinvolte da queste proroghe sono le seguenti:

  • Campania;
  • Puglia;
  • Basilicata;
  • Calabria;
  • Sicilia;
  • Molise;
  • Sardegna;
  • Abruzzo.

Quali sono le spese previste dal credito d’imposta per le imprese del mezzogiorno? A quanto ammonta il beneficio?

Il bonus sud potrebbe essere erogato per progetti di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche tramite contratti di locazione finanziaria (ma non operativa), di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.  Tra questi investimenti rientrano in particolare quelli per l’installazione di impianti fotovoltaici di cui spieghiamo appieno i vantaggi qui.

Sono agevolabili altresì i beni costruiti in economia e i beni complessi. Ovviamente il costo delle componenti utilizzate per la loro costruzione deve prevalere su quelle usate. Pertanto restano chiusi dall’agevolazione i beni usati o ricondizionati.

Infine, merita specificare che le agevolazioni del Bonus Sud 2023 sono cumulabili a quelle previste da altre misure. Ad esempio è possibile cumulare il Bonus Sud 2023 con il credito d’imposta derivante dal Piano Industria 4.0.

A quanto ammonta il beneficio?

Il valore del beneficio del Bonus Sud 2023 è inversamente proporzionale alla dimensione delle aziende. Questo significa che più sarà grande l’impresa che effettua questo investimento, minore sarà la somma cui potrà avere diritto tramite il credito d’imposta. In particolare, l’agevolazione varia in base alle dimensioni aziendali pertanto possiamo individuare 3 scaglioni:

  • 25% per le grandi aziende;
  • 35% per le imprese di medie dimensioni;
  • 45% per le piccole imprese.

Una delle caratteristiche più importanti della misura è la sua retroattività. Infatti il credito d’imposta per il Mezzogiorno può essere richiesto anche per gli investimenti effettuati negli anni precedenti, sempre con le stesse aliquote che abbiamo elencato in precedenza.

Come funzionerà il bonus sud 2023?

Per accedere al Bonus Sud 2023 sarà necessario presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Per farlo o è necessario utilizzare il modello CIM17, utile anche per i crediti d’imposta relativi agli investimenti nelle ZES e ZLS. Tale modello è già stato adeguato alle ultime novità con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022.

Una volta ricevuto il via libera, i soggetti beneficiari possono utilizzare credito d’imposta ottenuto in compensazione tramite modello F24.

Vuoi conoscere le agevolazioni per il fotovoltaico delle aziende in vigore nel 2023? Clicca qui!

Per maggiori informazioni o per richiedere una consulenza energetica a Solar Cash srl, compila il form che trovi in questa pagina con i tuoi dati!

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Incentivi automatici fotovoltaico per le imprese: la UE è d’accordo!

L’Unione Europea è d’accordo sugli incentivi automatici per il fotovoltaico aziendale. La palla adesso passa in mano ai singoli stati

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I costi delle bollette dell’elettricità stanno affossando i bilanci della tua impresa? Stai pensando di installare un impianto fotovoltaico per rendere la tua azienda più indipendente da un punto di vista energetico?

Allora quella che stiamo per darti è senza dubbio una buona notizia!

L’Unione Europea infatti ha infatti ammesso gli incentivi automatici per impianti fotovoltaici o a fonti rinnovabili. Tali incentivi ammonterebbero fino al 65% della spesa per le piccole imprese e fino al 45% per le grandi. Potranno ricevere questi incentivi tutti i nuovi impianti con capacità installata pari o inferiore a 1 MW per le grandi imprese e a 6 MW per le Pmi. Gli incentivi automatici per il fotovoltaico aziendale potranno essere rendicontati sulle spese sostenute a partire dal 20 luglio 2022.

Il contenuto dell’opportunità offerta dalla comunicazione della Commissione Ue del 28 ottobre 2022 C(2022) 7945 final è proprio questo e modifica il già esistente Quadro temporaneo per la crisi Russia/Ucraina. La palla quindi passa in mano ai singoli stati membri dell’Unione Europea. Saranno infatti loro a rendere fruibili alle imprese questi incentivi automatici per il fotovoltaico aziendale e per gli altri impianti a fonti rinnovabili.

Ma cosa prevedono questi incentivi automatici per gli impianti fotovoltaici industriali più nel dettaglio?

Abbiamo cercato di fare il punto della situazione qui di seguito.

L'Unione Europea è d'accordo sugli incentivi automatici per il fotovoltaico aziendale. Ecco le indicazioni fornite dal Parlamento Europeo ai singoli stati membri

L’Unione Europea è d’accordo sugli incentivi automatici per il fotovoltaico aziendale.

Scopri le agevolazioni per il fotovoltaico imprese 2024 cliccando qui!

Come funzionano?

Gli incentivi automatici dovranno essere concessi al massimo entro il 31 dicembre 2023.

Di pari passo agli incentivi dovranno essere eseguiti anche i lavori per realizzare questi impianti. Infatti una volta erogati gli aiuti, gli impianti dovranno entrare in funzione entro 30 mesi dalla data di concessione. Se invece si tratta di  impianti eolici offshore o impianti a idrogeno rinnovabile le tempistiche si dilatano a 36 mesi.

Se tali incentivi automatici vengono concessi sotto forma di agevolazioni fiscali allora non dovrà essere prevista nessuna gara competitiva. Gli aiuti infatti dovrebbero essere concessi con le stesse modalità a tutte le imprese operanti nello stesso settore di attività economica che si trovano in una situazione di fatto identica o simile per quanto riguarda le finalità o gli obiettivi della misura di aiuto.

Incentivi automatici: quali impianti possono beneficiarne

Gli incentivi automatici per le imprese potranno essere erogati per interventi che riguardano:

  • la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici o da altri tipi di impianti solari;
  • la produzione di energia elettrica da impianti eolici e produzione di energia geotermica;
  • lo stoccaggio di energia elettrica o termica,
  • produzione di calore rinnovabile, 
  • la produzione di idrogeno rinnovabile 
  • produzione di biogas e biometano ottenuti da rifiuti e residui.

Gli aiuti da concedere possono riguardare anche una sola di tali produzioni; inoltre, non devono contenere limitazioni.

Alcuni requisiti e scadenze da rispettare per ottenere gli incentivi automatici

Altri punti da segnalare sono questi requisiti da rispettare per ottenere questi incentivi automatici:

  • i progetti devono prevedere capacità installata pari o inferiore a 1 MW per le grandi imprese e a 6 MW per le Pmi;
  • le spese devono essere rendicontabili a partire dal 20 luglio 2022;
  • le agevolazioni devono essere concesse entro il 31 dicembre 2023;
  • gli impianti devono essere completati ed essere in funzione entro 30 mesi dalla data di concessione o 36 mesi dopo la data di concessione per gli aiuti agli impianti eolici offshore e agli impianti a idrogeno rinnovabile.

Infine una precisazione che rende sicuramente più agevole l’accesso a questi incentivi. Se infatti essi saranno erogati sotto forma di agevolazioni fiscali a tutte le imprese operanti nello stesso settore di attività economica e con le stesse modalità non sarà necessario bandire gare.

A quanto ammontano gli incentivi automatici?

Gli incentivi automatici per le energie rinnovabili per le imprese, secondo l’UE, possono arrivare anche a coprire diverse percentuali della spesa complessiva del costo dell’investimento in base alla dimensione dell’azienda. In particolare:

  • 45% del costo complessivo dell’investimento per le grandi imprese;
  • 55% del costo complessivo dell’investimento per le medie imprese;
  • 65% del costo complessivo dell’investimento per le piccole imprese.

Gli aiuti possono essere concessi per investimenti per i quali l’avvio dei lavori sia avvenuto a partire dal 20 luglio 2022. Per i progetti avviati prima del 20 luglio 2022, gli aiuti possono essere concessi se è necessario accelerare l’investimento o ampliarne la portata in misura significativa. In questi ultimi casi, sono ammissibili agli aiuti solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o di ampliamento della portata.

Se vuoi richiedere ulteriori informazioni oppure un preventivo compila il form che trovi in questa pagina con i tuoi dati!

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Credito d’imposta per luce e gas: come funziona a ottobre e novembre?

Il credito d’imposta luce e gas è stato prorogato e maggiorato con il Decreto Aiuti ter. Leggi questo approfondimento per capire come funziona

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La norma di riferimento per il consumo di energia elettrica è l’articolo 1, comma 1 e 3, D.L. 144/2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23.09.2022. Tale norma non è altro che il Decreto Aiuti ter che contiene tutti i riferimenti che riguardano il credito d’imposta luce e gas rivolto alle imprese energivore e non.

Specifichiamo subito che si tratta di una norma di vitale importanza che va a sostenere le imprese in un momento in cui si trovano in forte difficoltà. Lo stato ha infatti previsto una serie di bonus energia, tra cui figura appunto questo di cui parliamo qui, per aiutarle a combattere il caro energia. I rincari delle bollette stanno infatti costringendo molti imprenditori a chiudere i battenti vista l’impossibilità di sostenere i costi.

In particolare, il decreto prevede che, se:

“i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto alle imprese un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti.”

Il decreto Aiuti ter quindi torna, sulla scia dei precedenti, a prevedere dei contributi sotto forma di credito d’imposta luce e gas per tutte quelle imprese che, complici i recenti rincari, non riescono a sostenere le proprie spese. In particolare, questa misura potenzia i precedenti contributi elargiti fornendo indicazioni precise per i mesi di ottobre e novembre.

Ma in cosa consiste il credito d’imposta luce e gas per i mesi di ottobre e novembre individuato dal Decreto Aiuti ter?

Ne parliamo qui di seguito.

Se vuoi conoscere le novità sulla cessione del credito d’imposta dopo l’approvazione del Decreto Legge 11/2023, leggi il nostro articolo aggiornato qui.

Credito d’imposta luce  per ottobre e novembre

Il contributo, sotto forma di credito di imposta luce e gas, è calcolato sulla componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Tale contributo è erogato secondo due diverse aliquote in base alla tipologia di impresa. In particolare, è pari al:

  • 30% per le imprese diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW,
  • 40% per le imprese a forte consumo di energia elettrica dette “energivore”. Tali imprese sono definite dal decreto del Mise 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017.

E’ importante precisare che le spese per l’acquisto dell’energia elettrica devono essere documentate mediante il possesso delle relative fatture di acquisto. Inoltre sottolineiamo come il credito di imposta luce e gas è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese a forte consumo di energia elettrica e dalle stesse auto-consumata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Imprese gasivore e non gasivore

Il contributo speciale sotto forma di credito d’imposta luce e gas è riconosciuto qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento. Tale incremento è calcolato tenendo conto del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 e dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME).

Tale contributo è riconosciuto per la spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il credito d’imposta gas è pari al 40% della spesa sia per quanto riguarda le imprese a forte consumo di gas naturale (dette “gasivore”), sia per le altre imprese.

Se l’impresa destinataria del contributo ha lo stesso fornitore che aveva nel nel terzo trimestre dell’anno 2019, può richiedere al proprio venditore una comunicazione speciale. In questa comunicazione deve essere riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022. Tale comunicazione inoltre essere inviata entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta per poter essere valida.

Utilizzo del credito d’imposta luce e gas

I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997 entro il 31 marzo 2023. Inoltre il credito d’imposta luce e gas può essere ceduto come previsto dalla normativa sulla cessione del credito. In sostanza tale credito può essere liquidato cedendolo per intero ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Limiti di utilizzo

Il credito d’imposta luce e gas relativo ai consumi del terzo trimestre 2022 può essere utilizzato, anche dai cessionari, entro il 31 marzo 2023, contrariamente a quanto previsto in precedenza. La vecchia data di scadenza era infatti fissata per il 31 dicembre 2022.

Caratteristiche del credito d’imposta luce e gas

Il credito d’imposta luce e gas, mantiene le stesse caratteristiche di quelli precedenti. In particolare il credito relativo ai mesi di ottobre e novembre:

  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap. Inoltre non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della determinazione della quota delle altre spese deducibili (di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir);
  • non vi si può applicare il limite annuale di 250.000 euro riferito ai crediti da esporre nel quadro RU del Modello Redditi;
  • è inapplicabile il limite di 2 milioni di euro per le compensazioni orizzontali dei crediti (di cui all’articolo 34, L. 388/2000);
  • può essere cumulato con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi. L’importante è che, tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Bisognerà comunque tenere conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive,

Nuova comunicazione all’agenzia delle Entrate

È da sottolineare infine come sia stata introdotta una nuova comunicazione da effettuare verso l’agenzia delle entrate. In questa comunicazione dovrà essere indicato l’importo del credito d’imposta luce e gas maturato nell’esercizio 2022. Essa dovrà essere inviata all’Agenzia entro il 16 febbraio 2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito.

In alternativa ci teniamo a ribadire che esiste anche il Conto Termico 2023 come incentivo. Clicca qui per approfondire l’argomento!

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Bonus energia imprese: tutte le misure e come funzionano

La guida completa sui bonus energia imprese previsti per le attività ad alto e basso consumo

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Visti i recenti rincari delle bollette, dovuti anche all’invasione dell’Ucraina da parte delle Russia, il governo Italiano ha deciso di correre ai ripari prevedendo delle misure di sostegno alle imprese italiane. In particolare, i nuovi bonus energia imprese introdotti dal legislatore si confermano ancora una volta fruibili tramite credito d’imposta e serviranno ad alleviare le spese delle bollette.

In particolare, lo scorso 16 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha reso note anche le istruzioni per fruire del tax credit nel terzo trimestre 2022. Contemporaneamente, il Decreto Aiuti ter ha esteso il credito d’imposta alle piccole imprese.

Ma come funzionano di preciso i bonus energia per le imprese?

Abbiamo deciso di creare questa breve guida per spiegarlo nel dettaglio cercando anche di spiegare come fare per ottenere questi bonus energia per le imprese.

Attenzione! Il Decreto Legge 11/2023 ha impattato sulla cessione del credito d’imposta bloccandola. Clicca qui per conoscere le ultime novità.

I bonus energia per le imprese del 2022

I bonus energia per le imprese sono sostanzialmente una serie di aiuti rivolte alle attività energivore e gasivore ma anche quelle a consumi normali. In altre parole, questi aiuti sono rivolti alle imprese la cui attività produttiva richieda un enorme consumo di energia elettrica o di gas.

Per tali aziende, il Governo ha previsto una prima tranche di misure a fronte dei rincari dell’ultimo semestre. Nello specifico:

  • il Decreto Sostegni Ter aveva previsto bonus energia per le imprese energivore pari al 20% come credito d’imposta;
  • l’articolo 5 del Decreto Bollette ha previsto un credito d’imposta pari al 15% per le imprese gasivore che è stato confermato anche per il secondo trimestre 2022 dal decreto Legge n. 17 del 1° marzo 2022. In seguito è stato anche introdotto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, anche per le imprese a forte consumo di gas naturale;
  • il Decreto Ucraina bis (Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21) ha incrementato la misura di tali agevolazioni aumentando le precedenti aliquote del 5%;
  • il Decreto Aiuti 2022 (Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022) ha previsto anche per il primo trimestre 2022 l’agevolazione nei confronti delle imprese gasivore nella misura del 10%. Inoltre tale misura ha incrementato il contributo straordinario previsto per i gasivori (secondo trimestre), portandola al 25%.
  • Il Decreto Aiuti 2022, ha anche incrementato la misura del contributo straordinario previsto per le imprese non energivore aumentandola dal 12 al 15%;
  • infine, il Decreto Aiuti Ter, nel quarto trimestre 2022, ha esteso il credito d’imposta alle piccole imprese. Ciò significa che tutte le aziende, fino al 30 settembre, potranno usufruire del credito d’imposta se il loro consumo annuale è maggiore di 16,5 MW. Tale credito sarà del 25% per le imprese energivore e al 15% per le altre imprese.
  • Quest’ultimo decreto prevede un rafforzamento delle precedenti misure per il mese di ottobre con soglia del 25% per le imprese energivore e gasivore e al 40% per tutte le imprese che consumano gas. A ottobre e novembre sia le imprese energivore, sia quelle gasivore – che hanno avuto un aggravio delle spese energetiche di almeno il 30% – potranno contare su un credito di imposta del 40%. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, il credito d’imposta riconosciuto è del 30%.

A questo punto è venuto il momento di snocciolare i dettagli dei bonus energia imprese in maniera più approfondita.

Bonus energia imprese per attività gasivore ed energivore

I decreti Sostegni Ter e Bollette, hanno stabilito dei bonus energia imprese sotto forma di un contributo straordinario usufruibile tramite credito d’imposta. Tale contributo è rivolto a tutte quelle attività “energivore” o “gasivore”.

In prima battuta il bonus ammontava al 15% per le attività energivore, e al 20% per quelle gasivore. Tale percentuale era riconosciuta in base alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel trimestre agevolato.

In un secondo momento invece, dopo l’approvazione del Decreto Energia e con il successivo Decreto Aiuti la misura è cambiata sostanzialmente. Grazie ad entrambe le misure, per il periodo compreso tra aprile e giugno 2022, il credito d’imposta era pari al 25% per le imprese energivore e al 25% per le imprese gasivore.

Il Decreto Aiuti ter ha ulteriormente modificato questi bonus energia imprese. In particolare adesso il credito d’imposta:

  • per le imprese energivore passa dal 25% al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
  • per le imprese gasivore, il credito passa dal 25% al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.

Chi può usufruire dei bonus energia imprese?

Il credito d’imposta previsto dai bonus energia imprese è riconosciuto alle imprese a forte consumo di energia elettrica e gas delimitate dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 21 dicembre 2017. Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 del 13 maggio 2022 le imprese devono essere iscritte nell’elenco previsto dall’art. 6 del Decreto Sostegni ter per potervi accedere.

Sono anche definite le caratteristiche che tali imprese devono rispettare per poter accedere alla detrazione. In pratica, le imprese che vogliono usufruirne devono essere impegnate nell’estrazione di minerali o comunque con indice di intensità elettrica positiva o comunque far parte degli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti per il 2013 e 2014 dalla Cassa per i sevizi energetici e ambientali.

Modalità di fruizione del bonus

Il bonus energia imprese, a tutti gli effetti un tax credit, deve essere speso entro il 31 marzo 2023. Tale bonus può essere utilizzato esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia oppure ceduto per intero a terzi. 

Precisiamo inoltre che tale credito non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile IRAP. Inoltre, accedere a questo bonus energia imprese non preclude la possibilità di cumulo con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il bonus energia elettrica per le imprese non energivore

Come abbiamo spiegato brevemente, il Decreto Energia 2022, prevedeva un credito d’imposta del 12% per le imprese non energivore. Tale credito può essere utilizzato per compensare la spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022.  Successivamente però, il Decreto Aiuti ha ulteriormente potenziato la misura innalzandolo al 15%.

Il Decreto Aiuti Ter ha introdotto però ulteriori novità per le imprese non energivore:

  • il bonus vale per quelle dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW, limite prima fissato a 16,5 kW;
  • la percentuale del credito passa dal 15% al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

A chi spetta il bonus energia imprese per l’elettricità?

Il bonus elettricità per le imprese non energivore spetta alle attività dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica (imprese energivore). Tale precisazione è importante perché permette di allargare la platea dei bonus energia imprese anche a quelle piccole.

La tax credit viene riconosciuta qualora il prezzo della spesa dichiarato abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al prezzo medio dello stesso trimestre del 2019. Il costo medio per kWh della componente energia elettrica è praticamente quello che in bolletta viene riportato alla voce “spesa per la materia energia”.

Come fruire del bonus?

Le modalità di fruizione del bonus energia imprese per l’elettricità delle attività non energivore sono le medesime di quelle per le imprese energivore.

Bonus Gas per le imprese non gasivore

I bonus energia imprese prevedono anche un credito d’imposta rivolto alle imprese non non a forte consumo di gas naturale. Tale bonus, introdotto dal Decreto Energia e potenziato dal Decreto Aiuti Ter adesso ammonta al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022. Una differenza sostanziale se consideriamo che prima l’aliquota era del 25%.

A chi è rivolto?

Il tax credit spetta alle imprese non a forte consumo di gas naturale. Possono fare richiesta di questo bonus energia imprese è necessario che il prezzo di riferimento del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Come usufruirne?

Le modalità di fruizione di questo bonus sono le medesime degli altri bonus energia imprese.

Come richiedere i bonus energia imprese?

Per fruire di questi tre tipi di credito d’imposta relativi ai bonus energia imprese è necessario seguire questi passaggi:

  • I soggetti interessati devono presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del credito d’imposta del quale è richiesta l’autorizzazione alla fruizione.
  • Per utilizzare il credito in compensazione è necessario presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate se si vuole utilizzare il credito in compensazione.

Infine, ricordiamo che la data di scadenza fissata dal Decreto Aiuti Ter per la fruizione dei crediti di imposta è il 16 febbraio 2023.

Ulteriori considerazioni

Quelle dei bonus energia imprese sono senza dubbio delle misure necessarie per evitare che la situazione economica italiana degeneri troppo. Tuttavia, questi aiuti, non sono strutturali ed hanno una scadenza ben precisa nel tempo. Vista l’enormità di risorse stanziata è impensabile pensare che tali misure di sostegno divengano strutturali. In altre parole, il legislatore ha soltanto messo una pezza sulla drammatica situazione che stiamo vivendo.

La verità è solo una.

Soltanto ricorrendo alle fonti rinnovabili, ad esempio installando un impianto fotovoltaico aziendale oppure avvalendosi di moderne tecnologie dai bassi consumi come le pompe di calore è possibile ridurre i costi delle bollette. Inoltre, ad un risparmio economico, si sommerebbe anche un grandissimo beneficio ambientale.

Pertanto, se vuoi più informazioni su come abbattere le bollette grazie alle rinnovabili compila il form in questa pagina con i tuoi dati ed attendi la chiamata del nostro operatore!

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Decreto Aiuti ter: le misure per il lavoro e le imprese

Una breve sintesi delle misure contenute nel Decreto Aiuti ter contro il caro bollette per le imprese

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Il governo, nei suoi ultimi mesi di attività, è intervenuto nuovamente in aiuto delle imprese approvando il Decreto Aiuti ter (lo trovi qui). In questo decreto sono contenute le misure per contrastare l’aumento dei costi energetici e contenere gli effetti a catena che questi rincari potrebbero innescare.

Con la guerra tra Russia e Ucraina, il costo del gas è infatti salito alle stelle aumentando anche di 5 volte rispetto a pochi mesi fa. E’ evidente quindi che ciò abbia provocato degli enormi rincari sulle bollette delle imprese che per colpa di essi potrebbero ridurre la propria attività o, ancora peggio, chiudere. Per un’ impresa che ha degli elevati consumi di gas o di elettricità, infatti produrre potrebbe non essere più conveniente visti gli aumenti dei costi dell’energia. Una situazione questa che non riguarda solo un numero limitato di imprese, ma molte attività, a prescindere che siano energivore o meno.

Le imprese quindi, complice anche l’aumento inarrestabile dell’inflazione, si trovano in una situazione drammatica. Una situazione che solo alcuni mesi fa non avremo potuto mai immaginare visti anche i primi avvisagli di una forte ripresa post pandemia e post lockdown. Ripresa che adesso rischia di essere stroncata sul nascere.

Vista la situazione, il governo guidato ancora per pochi giorni da Mario Draghi ha ritenuto opportuno approvare delle nuove misure di sostegno alle imprese tramite il Decreto Aiuti ter. Abbiamo cercato di riassumere queste misure qui di seguito. Precisiamo inoltre che il decreto non è l’unico strumento messo in campo dal Governo come avrai modo di conoscere fra poco.

Le misure del Decreto Aiuti ter

Le misure contenute nel Decreto Aiuti ter si articolano attorno a due grandi tematiche:

  • Misure per il caro energia delle imprese
  • Misure per la tutela del lavoro

Esaminiamole qui di seguito.

Misure per il caro energia delle imprese

Fra le misure più importanti contenute nel Decreto Aiuti ter per la lotta al caro energia vi sono le seguenti:

  • Il decreto introduce una garanzia statale gratuita sui prestiti alle imprese in crisi di liquidità per il caro bollette,
  • Le imprese possono usufruire di un ulteriore credito d’imposta nei mesi di ottobre e novembre. Le aliquote di questo nuovo credito d’imposta sono le seguenti: 40% per attività energivore e 30% per imprese con potenza impegnata da 4,5 kw in su. In questo modo si estenderanno i benefici di questo credito anche alle attività produttive e commerciali non classificate come energivore ed agli impianti di risalita.
  • E è anche prevista una proroga dei rimborsi per crediti non spettanti in ambito Ricerca e Sviluppo, dal 30 settembre al 31 ottobre.

Per quanto riguarda gli Enti del Terzo settore, il Decreto Aiuti ter introduce un contributo straordinario pari al 25% della spesa per le bollette e relativi ai consumi effettivi dell’intero 2022 per gas ed energia per usi diversi da quelli termoelettrici. Un’altra norma del decreto prevede il supporto per le bollette degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi per la disabilità. Il supporto per i servizi sociosanitari e sociali in regime residenziale e semiresidenziale per disabili scatterà qualora questi abbiano subito un aumento dei costi energetici superiore al 30% nel terzo e quarto trimestre.

Previsti Aiuti anche per cinema e teatri. Per questa categoria sono stati stanziati 40 milioni, con tax credit da disciplinare in base ad un prossimo DM Cultura.

Altri 190 milioni sono invece stati previsti per il sostegno alle aziende agricole, per la riduzione dei costi del gasolio agricolo, dei trasporti e dell’alimentazione delle serre.

Misure per la tutela del lavoro

Il Decreto Aiuti ter prevede anche misure per la tutela del lavoro che prevedono un un rafforzamento degli strumenti già utilizzati dal Governo per contrastare le delocalizzazioni. E’ stata infatti introdotta una norma che prevede la revoca per le aziende di ogni beneficio statale ricevuto in caso di delocalizzazione che comporti il 40% di licenziamenti dei dipendenti. Inoltre, il contributo da pagare in caso di mancata sottoscrizione del piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche è innalzato del 500%.

Infine, il Consiglio dei Ministri ha anche approvato due schemi di decreti delegati sulla concorrenza: riforma dei servizi pubblici locali e mappatura delle concessioni pubbliche, balneari compresi.

Il decreto energy release per le imprese

Tra gli ultimi provvedimenti del governo dimissionario di Mario Draghi, in tema di energia, oltre alla approvazione del decreto Aiuti ter spicca il decreto della Energy Release di cui parliamo qui.

Il provvedimento prevede la vendita di elettricità a prezzi calmierati a clienti industriali interrompibili, Pmi e utenti delle isole (Sardegna e Sicilia). Il prezzo fissato è pari a 210 euro per MWh ma potrà essere modificato in base alle indicazioni di Bruxelles, che di recente ha proposto un tetto di 180 euro/MWh per la produzione elettrica degli impianti infra-marginali. A disposizione ci sono 18 TWh da rinnovabili, da assegnare agli utenti con la mediazione del Gse e tramite contratti pluriennali (fino a dicembre 2025).

Previsto inoltre un un meccanismo di cessione per differenza a due vie, calcolando (sul 70% dei volumi aggiudicati) la differenza tra il prezzo di allocazione e il prezzo medio mensile sul mercato elettrico.

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Bozza Decreto Fer 2: tutte le novità

Come funzionano i nuovi incentivi riservati alle rinnovabili innovative inclusi nella bozza del Decreto FER 2?

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La bozza del Decreto Fer 2 sembrerebbe dover disciplinare dei nuovi incentivi che sono rivolti alle cosiddette “rinnovabili innovative”.

Il provvedimento che esamineremo all’interno di questo approfondimento, sarebbe dovuto entrare in vigore a febbraio di questo anno. Oggi invece siamo ancora allo stadio di bozza del Decreto Fer 2 anche se è arrivata la conferma della Conferenza unificata all’ARERA, secondo cui lo schema dell’atteso decreto sarebbe ormai pronto.

Ma quali saranno, con tutta probabilità, le norme contenute nella bozza del Decreto Fer 2?

Abbiamo cercato di fare il punto della situazione in questo approfondimento.

Bozza decreto Fer 2: i nuovi incentivi alle rinnovabili

La bozza del Decreto Fer 2 predisposta dal Ministero della Transizione Ecologica e quello dell’economia è oramai pronta. All’interno di essa si trovano i nuovi incentivi dedicati alla produzione di energia elettrica da impianti rinnovabili o innovativi o che abbiano costi di generazione elevati. Tra gli interventi previsti rientrano le centrali elettriche a biogas e a biomasse, il solare termodinamico, la geotermia e l’eolico offshore.

Il provvedimento, già sottoposto al duro vaglio di ARERA, introduce anche nuove definizioni che avranno un impatto notevole. Fra queste figurano quelle riguardanti gli impianti eolici in mare, in cui vengono compresi sia quelli galleggianti che quelli a fondamenta fisse “ad opportuna profondità” e quelli legati al recupero di infrastrutture offshore dismesse.

Il provvedimento in dettaglio

Esaminiamo ora più in dettaglio le novità che iniziano a circolare sulla bozza del Decreto FER 2.

  • aerogeneratori offshore: lo schema del decreto amplia anche il contingente in gara disponibile arrivando fino a 5 GW dai 3,5 GW dell’ultima versione.
  • La definizione di impianti solari termodinamici di piccola taglia passa da una potenza ≤1.000 kW e non più ≤300 kW) ad una compresa tra il i 5 ed i 25 MW. Quelli di taglia media (ora tra i 1.000 ed 50.000 kW) vengono invece compresi tra i 25 ed i 100 MW.
  • Impianti di produzione elettrica alimentati a biogas o biomasse. Se queste installazioni convertono il loro assetto di funzionamento al fine di rispettare nuovi requisiti prestazionali e di tutela ambientale, potranno accedere agli incentivi con una tariffa di 180 euro a MWh, erogata sulla produzione.
  • aumento a 250 euro a MWh la tariffa per la geotermia ad emissioni nulle
  • la bozza del Decreto Fer 2 porta a 25 anni la vita utile degli impianti eolici offshore per l’assegnazione degli incentivi.

Bozza decreto FER 2, il parere di Arera

La bozza del Decreto Fer 2 ha appena cominciato a circolare che già ha attirato le critiche di ARERA che ha rilasciato un parere ufficiale in merito (leggilo qui). Proviamo a ripercorrere i punti salienti di queste critiche qui di seguito.

Lo schema del decreto FER 2 individua i contingenti di potenza ammessa agli incentivi per le diverse fonti energetiche, per l’intero periodo 2022-2026. Tali contingenti però sono complessivi e validi per l’intero periodo pertanto non sono ripartiti per area geografica. Arera propone quindi di integrare il DM FER 2  per aree geografiche, così da “orientare in modo più efficace gli operatori a sviluppare gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili laddove possano essere più utili al raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici”.

Per evitare che si ripresentino le storture del DM FER 1, ovvero “un difetto strutturale di offerta”, Arera suggerisce che il nuovo decreto preveda che la parte dei contingenti resa disponibile in ciascuna procedura concorsuale sia coerente con le potenze delle iniziative autorizzate.

Arera propone inoltre alcune modifiche al calcolo degli incentivi. Tali modifiche lascerebbero al produttore un segnale di prezzo che lo induca a orientare la produzione nelle ore in cui vi è maggiore necessità di produzione elettrica e il prezzo di mercato è più elevato. In tal senso Arera propone che:

  • nel caso di impianti non programmabili per i quali sono sottoscritti contratti a due vie con il GSE, l’incentivo sia posto pari alla differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario (in piena continuità con quanto previsto dai precedenti decreti interministeriali);
  • nel caso di impianti programmabili per i quali sono sottoscritti contratti a due vie con il GSE, l’incentivo sia posto pari (ad esempio) alla differenza tra la tariffa spettante e la media aritmetica mensile dei prezzi zonali orari.

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Via libera al decreto sul credito d’imposta per i bonus edilizi

Il nuovo decreto credito d’imposta per i bonus edilizi ammette un massimo di tre cessioni. Previste nuove sanzioni per i tecnici che asseverano il falso.

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Il Decreto Sostegni ter dopo la sua approvazione aveva scatenato molte proteste da parte di imprese ed associazioni di lavoratori. Proteste inerenti soprattutto al limite di una sola cessione del credito d’imposta. Le proteste sono state accolte dal Consiglio dei Ministri, che assieme al decreto per fronteggiare il caro bollette, ha approvato anche un altro decreto credito d’imposta. Ed è proprio questo secondo decreto a contenere dei correttivi al DL Sostegni ter in materia di credito d’imposta.

In particolare, questo decreto credito d’imposta è un provvedimento che era molto atteso dal comparto edilizio. Proprio questo settore è infatti stato travolto dal problema delle frodi e dei sequestri dei crediti fasulli. A peggiorare la situazione è stato il fatto che il Decreto Sostegni ter ha limitato drasticamente la cessione del credito d’imposta ad una volta soltanto.

Ma quali sono le novità introdotte da questi due decreti? In cosa consiste più di preciso il decreto credito d’imposta?

Abbiamo cercato di fare il punto della situazione qui di seguito.

Importante aggiornamento! Il Decreto Legge 11/2023 ha modificato le regole sulla cessione del credito d’imposta. Clicca qui per saperne di più.

Con la norma Orlando sarà necessario avere il Ccnl edilizio per avere i bonus

La norma proposta dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando subordina la concessione dei bonus edilizi all’applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni più rappresentative. Questa misura era stata richiesta a gran voce da tutte le organizzazioni di settore perché è volta a garantire formazione e maggiore sicurezza per chi lavora nei cantieri.

La misura, citiamo testualmente, prescrive che:

 “non possono essere riconosciuti per lavori edili eseguiti da datori di lavoro che non applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Per verificare quanto appena disposto, nelle fatture emesse in relazione ai lavori eseguiti deve essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori. A controllare sarà direttamente l’Agenzia delle Entrate che si avvarrà dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.

Limite di tre cessioni e la necessità del bollino da maggio

Questa volta il decreto credito d’imposta si articola in pochi punti che vanno però a modificare i numerosi articoli ed interventi precedenti in materia di crediti fiscali.

In particolare, il decreto riguarda tutti i crediti fiscali, sia quelli sui bonus edilizi che i contributi per le imprese del turismo o tour operator. Il decreto in questione interviene soprattutto sul limite di una sola cessione introdotto dal decreto Sostegni ter.

Con l’approvazione di questo nuovo decreto sui crediti d’imposta il limite si alza a “due ulteriori cessioni” dopo che il beneficiario abbia deciso di avvalersi dell’opzione dello sconto in fattura o cessione del credito. Queste cessioni però possono essere effettuate solo verso intermediari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Tub, verso gruppi bancari iscritti all’albo o assicurazioni. In totale quindi, i passaggi che si possono effettuare per le varie cessioni dei crediti sono al massimo tre.

Niente cessioni del credito parziali e nuovo bollino per la qualità del credito

Rimangono invece vietate le cessioni del credito fiscale parziali effettuate dopo la prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate. Un’altra novità degna di nota è l’inserimento di una sorta di certificazione di qualità del credito. In sostanza, sarà necessario verificare la bontà del credito tramite una sorta di bollino da apporvi per fare in modo che i successivi acquirenti siano in grado di verificarne la bontà.

In merito a queste due ultime precisazioni riportiamo il testo per del decreto direttamente così come è stato scritto:

 “I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al periodo precedente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022”.

Sanzioni e sequestri

Nel decreto che riguarda i crediti fiscali sono presenti anche delle modifiche alle sanzioni cui i tecnici abilitati che rilasciano le asseverazioni possono essere soggetti.

In particolare, citiamo testualmente, il tecnico che:

 “espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata”.

Inoltre, le polizze che i tecnici asseveratori sono obbligati a sottoscrivere devono essere singole per ogni intervento che eseguono. Tali polizze devono avere come massimale gli importi degli interventi oggetto delle asseverazioni stesse.

Infine, i crediti sequestrati per l’azione delle procure oramai però già ceduti ad enti come Poste o Cdp potranno essere utilizzati una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro.

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Legge di Bilancio 2022: le novità per le imprese sugli incentivi per la riqualificazione energetica

Alla scoperta delle novità per le imprese che riguardano gli incentivi per la loro riqualificazione energetica che potrebbero essere prorogati o introdotti dalla Legge di Bilancio 2022

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Ottobre e Novembre sono dei mesi particolarmente caldi ed intensi per quanto riguarda l’attività dei parlamentari italiani. E’ proprio durante questi mesi infatti che deve essere approvata la tanto famosa Legge di Bilancio per l’anno successivo. La legge di Bilancio infatti è a tutti gli effetti un documento contabile preventivo che contiene le spese pubbliche e le entrate dello Stato. Il documento quindi deve prendere in considerazione le leggi in vigore nell’anno corrente, ma anche le misure che si propone di attuare nell’anno successivo.

E’ una legge di fondamentale importanza perché la sua approvazione è strettamente legata all’esistenza o meno di misure con un forte impatto sui conti dello stato. E fra le misure con forte impatto economico figurano senza dubbio gli incentivi per la riqualificazione energetica con alcune novità per le imprese.

Le previsioni indicano che La Legge di bilancio varrà 1,245 punti percentuali del PIL nel 2022 attestandosi sui 23,4 miliardi di euro. Una cifra che si ridurrà negli anni immediatamente successivi. Ed è in questa cifra che sono comprese le novità per le imprese che riguardano gli incentivi per la riqualificazione energetica e per gli investimenti green. Obiettivi che è necessario raggiungere per:

“sostenere l’economia nella fase di uscita dalla pandemia, rafforzare il tasso di crescita nel medio termine e ridurre il carico fiscale per famiglie e imprese”.

come ha sottolineato il ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco.

Ma quali sono quindi queste novità per le imprese contenute nella Legge di Bilancio 2022?

Abbiamo cercato di ricapitolare queste novità per le imprese in questo approfondimento interpellando i nostri esperti.

Legge di Bilancio 2020: novità per le imprese e per gli investimenti privati

Se è vero che la Legge di Bilancio ricalca la linea individuata dalla Nota di aggiornamento al Def, ovvero una linea di politica di bilancio espansiva per sostenere l’uscita dalla pandemia da Covid-19 è altrettanto vero che, proprio per questo motivo, ci aspettiamo delle belle novità per le imprese. Novità che speriamo possano contribuire ad aumentare il tasso di crescita nel medio termine, rafforzando gli effetti degli investimenti e delle riforme previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Fra le novità per le imprese che potrebbero essere contenute nella Legge di Bilancio 2022 figurano le seguenti:

  • Proroga e rimodulazione del Piano di Transizione 4.0,
  • rifinanziamento del fondo di Garanzia per le Pmi,
  • Istituzione di un fondo per la transizione industriale e del Fondo italiano per il clima,
  • proroga degli altri bonus edilizi in vigore in questo momento.

In realtà le misure che riguardano le imprese che potrebbero essere contenute nella prossima Legge di Bilancio 2022 sono molte di più. Tuttavia in questa sede abbiamo deciso di approfondire quelle che più riguardano l’efficienza energetica delle imprese, dal momento che questo è il settore in cui operiamo. 

Le novità legate al piano di transizione 4.0

Del Piano di Transizione 4.0 abbiamo già parlato qui ma è forse comunque opportuno riepilogare in cosa consiste.

Il Piano di Transizione 4.0 raccoglie l’eredità del Piano Industria 4.0 e prevede un credito d’imposta che le aziende possono ottenere per investimenti in beni strumentali.  Questi non sono altro che tutti quei beni materiali ed immateriali che le imprese ed i professionisti utilizzano per svolgere la propria attività. Sono quindi beni che hanno un utilizzo piuttosto lungo dopo il loro acquisto dei quali pertanto è possibile ammortizzare i costi ovvero “spalmare” in più esercizi (anni) il costo di acquisto del bene deducendo così solo la quota relativa all’anno di utilizzo.

Il PNT 4.0 prevede le seguenti possibilità:

  1. Fruizione del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali e in beni immateriali entro un anno se non rientrano nel Piano Industria 4.0 entro 3 anni invece per i beni strumentali materiali (come il fotovoltaico).
  2. Potenziamento dell’aliquota di ammortamento. Questa è passata infatti dal 6% del 2020 al 10% nel 2021 per un massimale di spesa non superiore ai 2 milioni di euro. Ovviamente aliquote e massimali di spesa per usufruire del credito d’imposta cambiano in base alla tipologia di investimento che sostiene l’impresa che li richiede.

La novità per le imprese che riguarda il PNT 4.0 è che la prossima legge di bilancio potrebbe prorogarne la durata e rimodulare le aliquote ed i massimali di spesa di questo incentivi. Questi incentivi potrebbero essere validi non solo per tutto il 2022 ma anche per il 2023 (o addirittura fino al 2025). Tuttavia, per questo genere di dettagli a riguardo è necessario attendere l’approvazione delle Legge di Bilancio vera e propria.

Fondo di Garanzia PMI

Fra le novità per le imprese che potrebbero essere contenute nella prossima legge di Bilancio c’è anche la probabile riconferma del Fondo di garanzia PMI.

Il fondo di garanzia non è altro che uno strumento agevolativo messo in campo dal Ministero dello Sviluppo Economico volto a favorire l’accesso al credito bancario ad imprese e professionisti che hanno difficoltà ad accedervi. In particolare, il Fondo prevede la concessione di una garanzia pubblica che si affianca, e spesso si sostituisce, alle garanzie reali portate dalle imprese. In altre parole, grazie al Fondo, l’impresa può ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo.

La nuova Legge di Bilancio potrebbe approvare una proroga per l’accesso a questo fondo che potrebbe portarne la validità fino al 30 giugno 2022.

Fondo per la transizione industriale e Fondo italiano per il clima

Fra le novità per le imprese previste nella prossima Legge di Bilancio c’è l’istituzione di un Fondo per la Transizione industriale e di un Fondo italiano per clima. A cosa serviranno questi fondi? Spieghiamolo brevemente qui di seguito:

  1. Il fondo per la transizione industriale sosterrà gli investimenti green delle imprese, in particolare quelle che operano in settori ad alta intensità energetica.
  2. Il Fondo italiano per il clima avrà una dotazione annuale pari a 840 fino al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dal 2027 e servirà a finanziare quegli interventi, a favore di soggetti privati e pubblici, che sono strategici per il raggiungimento degli obiettivi degli impegni internazionali sul clima e tutela ambientale assunti dal nostro governo. 

Proroga del superbonus e degli altri bonus edilizi

Non solo novità per le imprese in arrivo dalla Nuova Legge di Bilancio 2022, ma anche per i privati che agiscono in contesti domestici. Brevemente possiamo affermare che la maggior parte dei bonus edilizi e per l’efficientamento energetico, in vigore in questo momento verranno prorogati.

In particolare, il disegno di legge di Bilancio 2022 stabilizza fino al 31 dicembre 2024:

  • la detrazione IRPEF al 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con limite di spesa a 96.000 euro;
  • l’ecobonus “ordinario” al 50-65-70-75% e il bonus unico 80-85% per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica;
  • il sismabonus “ordinario” (anche acquisti) al 50-70-75-80-85% ;
  • il bonus verde, la detrazione IRPEF del 36% per interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato;
  • bonus mobili resterà in vigore fino al 2024, ma, a partire dal 1° gennaio 2022, la spesa massima ammissibile dall’attuale 16.000 euro si ridurrà a 5.000 euro.

Ci sarà inoltre una proroga del Superbonus 110% con scadenze diverse a seconda della tipologia di intervento. In questa sede non approfondiremo queste misure dal momento il superbonus non è rivolto alle imprese salvo in alcuni casi particolari.

Per quanto riguarda il bonus facciate invece verrà prorogato fino a fine 2022, ma per le spese sostenute il prossimo anno sarà possibile ottenere una detrazione IRPEF IRES del 60%.

Con l’ultima bozza della legge di Bilancio 2022 spunta anche la proroga fino al 2024 per la cessione del credito e gli sconti in fattura per le agevolazioni fiscali che permettono questa possibilità.

Scopri le ultime novità sulla proroga al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali cliccando qui!

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Ecobonus per le imprese: gli immobili delle aziende possono usufruirne?

La detrazione al 50 o 65% per la riqualificazione energetica vale anche per gli immobili delle aziende. Facciamo il punto sugli ecobonus per le imprese

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Di solito, quando si parla di incentivi per la riqualificazione energetica solitamente ci si riferisce ad interventi da realizzare su edifici di privati e/o residenziali. Tuttavia questo pensiero limitato è alquanto sbagliato dal momento che esistono anche ecobonus per le imprese. Anche per gli imprenditori quindi è possibile riqualificare gl immobili delle loro attività sfruttando importanti strumenti di sostegno economico.

Gli Ecobonus, che prevedono detrazioni che vanno dal 50 al 65% e che sono stati, prorogati dall’ultima Legge di Bilancio per tutto il 2021, sono fra queste misure. A differenza del Superbonus, fruibile eccetto casi particolari solamente in ambito residenziale, gli ecobonus per le imprese possono essere utilizzati per la riqualificazione energetica degli edifici delle imprese.

Ma come mai gli Ecobonus sono utilizzabili anche dalle imprese? Quali edifici possono beneficiare degli ecobonus per le imprese? Quali interventi e con quale detrazione possono rientrare in queste misure agevolative? E’ possibile una proroga degli ecobonus per le imprese?

Abbiamo chiesto ai nostri esperti di rispondere a queste domande in modo da chiarire una volta per tutte la questione.

Fondamenti normativi degli ecobonus per le imprese

Se gli Ecobonus fossero validi anche per le imprese o meno è stata una questione a lungo dibattuta. A fare chiarezza è intervenuta come al solito l’Agenzia delle Entrate tramite la Risoluzione 34/2020 dello scorso giugno.

All’interno della Risoluzione, l’Agenzia del Fisco Italiano afferma chiaramente che, a patto che le condizioni per accedere alla detrazione siano rispettate, come ad esempio il fatto che l’edificio sia esistente, i contribuenti con reddito d’impresa possono accedere agli ecobonus per le imprese.

Questi soggetti, in particolare, possono accedere alla detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica, di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006 e successive modifiche senza limitazioni sul tipo di soggetto. Questo significa che possono accedere agli incentivi:

  • persone fisiche,
  • titolari di refdito d’impresa,
  • non titolari di reddito d’impresa,
  • società di persone e capitali.

Gli immobili che possono usufruire della detrazione

Gli ecobonus per le imprese danno diritto ad una detrazione che spetta ai

“titolari di reddito d’impresa che effettuano interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione degli stessi immobili.”

Per questo motivo possono beneficiare della detrazione le seguenti tipologie di immobili:

  • strumentali: fabbricati che hanno come unico impiego quello di essere “direttamente utilizzati” nell’espletamento di attività tipicamente imprenditoriali;
  • merce: i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, ivi inclusi quelli riqualificati e venduti;
  • patrimonio: fabbricati che non sono né strumentali né merce, ma costituiscono un investimento per l’impresa.

La presa di posizione dell’AdE si fonda su di una sentenza della Corte di Cassazione. In particolare, in questa sentenza, la Corte afferma che lo scopo finale della normativa rimane comunque quello di favorire ed incentivare gli interventi di miglioramento energetico di tutto il patrimonio immobiliare nazionale. Ciò infatti poterebbe a tutelare un vero e proprio interesse pubblico dal momento che potrebbe produrre un generalizzato risparmio energetico. Queste osservazioni, a ben vedere, possono essere applicate anche agli interventi agevolabili con il sismabonus.

Spese detraibili con gli ecobonus per le imprese

Le spese che possono rientrare fra quelle previste dagli ecobonus per le imprese, almeno fino alla fine del 2021, sono le seguenti:

SPESA DETRAZIONE
Serramenti ed infissi, schermature solari, caldaie a biomassa, caldaie a condensazione classe A 50%
Riqualificazione globale dell’edificio, caldaie a condensazione classe A + Sistema di termoregolazione evoluto, generatori di aria calda a condensazione, pompe di calore, scaldacqua a pdc, coibentazione involucro, collettori solari, generatori ibridi, sistemi di building automation, microcogeneratori 65%
Interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro e rifacimento facciate, aliquote diverse a seconda della tipologia di intervento) dal 70 al 90%

Ricordiamo inoltre che il bonus casa, conosciuto anche come Bonus Ristrutturazioni è invece fruibile solamente dai soggetti IRPEF ovvero alle persone fisiche o alle microimprese. Questi soggetti possono usufruirne solo per interventi che ricadono in ambito residenziale ed a immobili che non rientrano fra i beni strumentali o merce.

Ci sarà una proroga alle agevolazioni per la riqualificazione energetica delle imprese?

Attualmente la scadenza prevista per gli Ecobonus per le imprese è il 31 dicembre 2021. Nonostante ci siano state in questi giorni voci riguardanti una possibile proroga al Superbonus 110%, nessuna è dichiarazione è stata rilasciata in merito alle altre agevolazioni fiscali.

Quello su cui possiamo fare affidamento è però la storia recente di questo tipo di agevolazioni fiscali. Si tratta infatti di agevolazioni che oramai sono conosciute dal legislatore e dalla platea di beneficiari per le continue modifiche che hanno subito. Modifiche che sono andate di pari passo con le proroghe alla loro scadenza. Inoltre, queste agevolazioni, hanno contribuito in maniera sostanziale al sostegno del settore dell’edilizia, come imprese e professionisti testimoniano.

E’ possibile quindi che i partiti si facciano carico delle istanze poste da privati, professionisti ed imprese, e oltre al Superbonus, propongano una proroga ecobonus per le imprese. Per capire però se questa ci sarà o meno dovremo ancora attendere l’approvazione della prossima Legge di Bilancio. Tuttavia, qualche indiscrezione in merito potrebbe circolare anche prima di questo step al quale non manca poi così tanto.

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